IL BONIFICO DI UNA SOMMA PER SPIRITO DI LIBERALITA’ E’ CONSIDERATO DONAZIONE DIRETTA E, SENZA CORRISPONDENTE ATTO NOTARILE, E’ UN ATTO NULLO
Con la sentenza n. 18725, depositata il 27/7/17, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che il bonifico di una somma sul conto corrente di altro soggetto, anche familiare, privo di ragione specifica diversa dalla mera liberalità, cioè la volontà di fare un regalo, è atto nullo se non viene formalizzato con un atto notarile di donazione.
La decisione ha una rilevante ricaduta concreta perché espone i beneficiari della somma bonificata senza atto notarile di donazione al rischio di essere obbligati alla restituzione, e non soltanto nel caso di una successiva apertura della successione.
Luglio 2017
Avv. Andrea Speciale