Ormai dal 2011, sono stati inseriti obblighi nella compilazione del Modello UNICO al fine di monitorare i conti correnti detenuti in paesi esteri e applicare un’imposta sugli stessi, denominata IVAFE: questo riguarda i DEPOSITI SU CONTI CORRENTI ESTERI e SU CARTE DI CREDITO RICARICABILI ESTERE.
L’imposta è dovuta se il valore totale della giacenza media risultante dagli estratti conto supera la soglia di Euro 5.000 (la soglia va conteggiata sul totale dei conti detenuti e non è da considerarsi per ogni singolo conto) ed è quantificata nella misura fissa di Euro 34,20 per ogni singolo conto corrente.
La sanzione per la mancata compilazione del quadro RW è di Euro 258,00 se l’omissione viene sanata entro 90 gg dal termine di presentazione della dichiarazione; oltre tale termine la sanzione va dal 3% al 15% di quanto non dichiarato, mentre per le attività finanziarie o gli investimenti detenuti nei Paesi della black list si applica la sanzione dal 6% al 30% degli importi non dichiarati.
La sanzione per il mancato versamento dell’IVAFE va invece dal 120% al 240% dell’imposta non versata. L’importo dell’eventuale imposta patrimoniale versata nell’anno di riferimento nello stato estero (imposta di bollo sul conto corrente) viene considerato un credito d’imposta (che non può comunque superare l’imposta dovuta in Italia).
Rag. Stefano Baldinelli – Ancona