La Legge di Stabilità n. 205 del 27/12/2017, con alcune disposizioni inserite nei commi da 910 a 914 dell’art. 1, impone, per qualsiasi prestazione lavorativa sia subordinata che autonoma, la PIENA TRACCIABILITA’ DELLE RETRIBUZIONI E DEI COMPENSI, A PARTIRE DAL 1° LUGLIO 2018.
L’obbligo (comma 910) imporrà ai datori di lavoro ed ai committenti di corrispondere quanto dovuto al proprio personale o ai prestatori in presenza di un contratto di collaborazione (retribuzione od anche un suo anticipo) attraverso uno dei seguenti mezzi:
- bonifico sul conto corrente identificato dal codice IBAN dal lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronico (tramite sistemi informatici);
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L’impedimento si intende comprovato allorquando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale del lavoratore purchè di età non inferiore ai 16 anni. Appare chiaro come, al di fuori di tale casistica, l’impossibilità a ricevere l’assegno debba essere provato, in caso di contenzioso, anche con gli organi di vigilanza. Per quel che concerne la delega è ipotizzabile una forma semplice con delega sottoscritta dal lavoratore interessato e con copia del documento contenente gli estremi dello stesso.
Non sono state previste dalla legge soglie minime di pagamenti, né la possibilità di frazionare la retribuzione in pagamenti in contanti. Si ricorda che la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce, in alcun modo, prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione, avendo invece la sola funzione di dimostrare l’avvenuta consegna della busta paga.
Non è stato ancora chiarito, ma sembra per ora non rientrare nell’obbligo del pagamento tracciabile, la corresponsione di compensi per borse di studio, tirocini o attività occasionali, cosi come si aspetta un ulteriore chiarimento su eventuali corresponsioni di anticipi di cassa conferiti non ai fini retributivi, ma per sostenere le spese inerenti l’attività lavorativa.Restano, per ora, sicuramente esclusi da tale obbligo i contratti di lavoro domestico e quelli instaurati con le pubbliche amministrazioni.
La violazione dell’obbligo della tracciabilità delle retribuzioni comporterà il pagamento di una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro (comma 913).
STUDIO BALDINELLI