NOVITA’ SU COMPENSAZIONI IN F24
Con il provvedimento n.195385 del 28/08/2018 l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni operative sulla stretta dei controlli relativi alle compensazioni in F24 che presentano profili di rischio. La stretta debutterà il 29/10/2018.
Tali novità consistono nella possibilità che l’F24 presentato con compensazione venga bloccato dall’Agenzia delle Entrate nel momento dell’invio, per un massimo di 30 giorni, per controllarne la correttezza e quindi per evitare che vengano effettuate indebite compensazioni.
Se il controllo ha esito negativo, l’F24 viene scartato per intero, ossia non solo la parte chiesta in compensazione, ma l’intera somma. In caso di scarto occorrerà procedere al ravvedimento operoso, poiché esso corrisponde ad un omesso versamento. Per tutelarsi preventivamente si può dunque sdoppiare il mod. F24 (ossia presentare una delega a zero e separatamente quella con addebito) così da ravvedere, in caso di annullamento, solo la delega a zero.
In tema di sanzioni irrogabili nel caso di scarto del modello, non paiono esservi dubbi in merito al fatto che ordinariamente dovrà essere applicata la penalità prevista per l’omesso versamento dei tributi a debito (generalmente 30% di sanzione base, riducibile con il ravvedimento operoso) e non potranno essere irrogate, in caso di blocco della compensazione, le sanzioni per indebita compensazione, poiché in ipotesi di scarto della delega, la compensazione si considera come mai avvenuta.
Il provvedimento prevede inoltre che durante il periodo di sospensione dell’F24 e prima che siano intervenuti lo scarto della delega di pagamento, il contribuente possa inviare all’Agenzia gli elementi informativi ritenuti necessari per provare la regolarità della delega sospesa. Le modalità con cui l’invio dovrà essere effettuato devono essere ancora specificate.
Studio Baldinelli – ANCONA