BENI “SIGNIFICATIVI” – IVA AL 10%
CIRCOLARE 15/E DEL 12/07/2018
I beni significativi sono individuati dal D.M. del 29 dicembre 1999:
- ASCENSORI E MONTACARICHI
- INFISSI ESTERNI ED INTERNI
- CALDAIE
- VIDEOCITOFONI
- APPARECCHIATURE DI CONDIZIONAMENTO E RICICLO DELL’ARIA
- SANITARI E RUBINETTERIE DA BAGNO
- IMPIANTI DI SICUREZZA
La circolare 15/E è stata emessa per specificare il criterio in base al quale le COMPONENTI o le PARTI STACCATE assumono rilevanza ai fini della determinazione del valore dei beni significativi e sono state indicate le modalità di determinazione di detto valore.
La ratio di tale norma è quella di agevolare le prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di recupero, a prescindere dalle modalità contrattuali utilizzate per realizzare tali interventi: vale a dire un contratto di appalto o di fornitura di beni con posa in opera.
La categoria dei beni significativi assume rilevanza solo nelle ipotesi in cui siano realizzati interventi di MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA su immobili a prevalente destinazione abitativa privata, a condizione che i suddetti beni vengano forniti dallo stesso soggetto che esegue la prestazione (i beni forniti da un soggetto diverso o acquistati direttamente dal committente dei lavori sono soggetti ad IVA con applicazione dell’aliquota ordinaria).
In particolare, qualora nell’ambito degli interventi anzidetti (manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria) siano impiegati i beni costituenti una parte significativa del valore della prestazione, il bene significativo fornito nell’ambito della prestazione resta soggetto interamente all’aliquota nella misura del 10 per cento se il suo valore non supera la metà di quello dell’intera prestazione.
Se, invece, il valore del bene significativo supera tale limite, l’aliquota nella misura del 10 per cento si applica al bene solo fino a concorrenza della differenza tra il valore complessivo dell’intervento di recupero e quello dei beni significativi. Sul valore residuo del bene significativo trova applicazione l’aliquota nella misura ordinaria.
In altri termini, le PARTI STACCATE DEI BENI SIGNIFICATIVI, solo se connotate dalla loro autonomia funzionale rispetto al manufatto principale (cioè il bene significativo) non sono comprese nel valore del bene significativo, ai fini della verifica della quota di valore non soggetta ad aliquota IVA del 10%.
Diversamente, se la parte staccata concorre alla normale funzionalità dei beni significativi ed è, dunque, priva di una propria autonomia funzionale, la stessa deve essere considerata parte integrante dei medesimi beni: in quest’ultimo caso, il valore della parte staccata deve confluire, ai fini della determinazione del limite cui applicare l’aliquota IVA del 10%, nel valore dei beni significativi.
Peraltro, qualora l’intervento di manutenzione agevolato abbia ad oggetto l’installazione/sostituzione della sola componente staccata di un bene significativo (già installato precedentemente), ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata non è necessario alcun apprezzamento in merito all’autonomia funzionale di detta componente rispetto al bene significativo: in tal caso, infatti, l’intervento non ha ad oggetto l’installazione del bene significativo, bensì la sostituzione/installazione di una sua parte staccata e conseguentemente, all’intervento di manutenzione di un bene significativo (prestazione di servizi), si applica l’aliquota IVA del 10%.
Studio BALDINELLI – Ancona