Il Dl 119 del 23 ottobre 2018 stabilisce, modificando l’articolo 1, comma 1, del Dpr 100/1998, che
il diritto alla detrazione dell’Iva sugli acquisti può avvenire anche con riferimento alle fatture
“ricevute e annotate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione”.
Ad esempio nella liquidazione mensile del mese di novembre (scadenza 16/12) si possono portare
in detrazione tutte le fatture relative al mese di novembre pervenute e registrate entro il 15
dicembre.
Attenzione: questa regola NON VALE PER IL MESE DI DICEMBRE: a fine anno occorre infatti monitorare
attentamente l’arrivo delle fatture di acquisto per determinare il momento in cui è possibile detrarre
l’Iva a credito.
La regola della detrazione Iva a fine anno richiede un’analisi delle fatture di
acquisto:
– fatture ricevute e registrate nel mese di dicembre rientrano nella liquidazione Iva di
dicembre 2019;
– fatture ricevute nel mese di gennaio 2020, ma datate dicembre 2019, saranno registrate nel
mese di gennaio 2020 e confluiranno nella liquidazione Iva del mese di gennaio 2020;
– fatture ricevute nel mese di dicembre 2019 e non registrate a dicembre 2019: per tali fatture
è possibile detrarre l’Iva nella dichiarazione annuale Iva relativa all’anno 2019, da
presentare entro il 30 aprile 2020. In questo caso, va utilizzato un sezionale Iva acquisti a
parte con l’attenzione di rendere detraibile l’imposta solo in sede dichiarativa.
Marco Baldinelli – Tributarista – ANCONA