CREDITO D’IMPOSTA AFFITTI, VIA LIBERA ALLA COMPENSAZIONE
La circolare 14/E pubblicata il 06/06/2020 dall’Agenzia delle Entrate sblocca l’utilizzo del credito d’imposta con effetto immediato e con la risoluzione n. 32 del 06/06/2020 l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6920” denominato “Credito d’imposta canoni di locazione, leasing, concessione o affitto d’azienda – articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”. Si potrà pertanto utilizzare il credito d’imposta già con la prossima scadenza del 16/06/2020.
Il credito d’imposta è pari al 60% del canone mensile versato nei mesi di marzo, aprile e maggio. L’agevolazione scende al 30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o affitto d’azienda. Per usufruire del credito imposta è necessario che il canone di affitto venga pagato nel periodo d’imposta 2020.
Nelle ipotesi in cui in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 si è verificata una modifica ai contratti in essere con l’effetto di ridurre l’ammontare dei canoni da corrispondere, ai fini della determinazione del credito d’imposta canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda è necessario considerare le somme effettivamente versate.
Ne possono fruire i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni nel periodo d’imposta precedente e che hanno subito un calo di fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.
Alle strutture alberghiere il credito d’imposta spetta indipendentemente dal volume di affari registrato. Sono ammessi gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Tra i soggetti ammessi al credito d’imposta l’Agenzia include espressamente i contribuenti forfettari e anche gli agricoltori sia se determinano il reddito su base catastale, sia se producono reddito d’impresa.
Per quanto riguarda gli immobili interessanti dal nuovo bonus, il credito d’imposta compete per i canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati:
– allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico;
– all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo;
– allo svolgimento dell’attività istituzionale per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
L’Agenzia precisa che il credito d’imposta può competere solo in relazione ai contratti di leasing operativi (quindi di mero godimento) e non anche per i leasing finanziari caratterizzati dalla traslazione della proprietà dell’immobile.
E’ irrilevante la categoria catastale di appartenenza se l’immobile è destinato allo svolgimento effettivo di attività industriale, commerciale, artigianale, agricola o di interesse turistico. Via libera quindi al bonus anche per gli immobili in affitto classificati catastalmente come civili abitazioni se l’utilizzo effettivo rientra nelle casistiche previste dalla norma. La circolare precisa anche che per gli immobili ad uso promiscuo l’entità del bonus è commisurata alla metà del canone.
LA CESSIONE DEL CREDITO
La circolare precisa che è possibile fruire del credito d’imposta sulle locazioni anche attraverso la cessione dello stesso credito dal locatario al locatore, fermo restando che il locatario deve comunque pagare la differenza tra il canone dovuto e il credito d’imposta ceduto. Ad esempio, su un canone di locazione di 1.000 euro, il conduttore potrà pagare al proprietario 400 euro in denaro e 600 euro sotto forma di bonus fiscale.
Marco Baldinelli – Tributarista