A. PRINCIPALI NOVITA’ DEL DECRETO RISTORI – ARTT. 1-8-9-13
1) CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO (art. 1)
L’art. 1 prevede un nuovo contributo a fondo perduto a beneficio degli operatori, con partita IVA attiva alla data del 25.10.2020, dei settori oggetto delle misure restrittive disposte con il DPCM del 24.10.2020 (individuati attraverso i codici ATECO), tra cui ad esempio: bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti, piscine, palestre, teatri, cinema.
Ai soggetti che hanno già ricevuto il contributo a fondo perduto previsto dall’art. 25 del decreto “Rilancio”, il contributo sarà corrisposto direttamente dall’Agenzia delle Entrate, senza presentare una nuova istanza, mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale, calcolato come % del contributo percepito in precedenza, secondo la seguente tabella.
Agli indennizzi sono ammessi anche i soggetti con fatturato superiore a 5 milioni di euro. Tali soggetti, che non avevano percepito il precedente indennizzo, il contributo a fondo perduto sarà riconosciuto previa presentazione di apposita istanza all’Agenzia delle Entrate. Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Tale condizione relativa alla riduzione del fatturato non si applica ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dall’01.01.2019.
Il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza ed ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25.10.2020. In ogni caso, l’importo del contributo non potrà essere superiore a 150.000 euro.
2) CREDITO D’IMPOSTA AFFITTI (art. 8)
Per le attività soggette a restrizioni con il DPCM del 24.10.2020 (per i codici Ateco vedi tabella di cui al punto 1), indipendentemente dal volume di ricavi e/o compensi registrato nel periodo d’imposta precedente, viene prevista l’estensione ai mesi di ottobre, novembre e dicembre del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda di cui all’art. 28 del decreto “Rilancio”.
Le condizioni di accesso all’agevolazione sono quelle del calo del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 50% nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, rispetto ai corrispondenti mesi del 2019. Il credito d’imposta spetta nella misura del 60% dei canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, ridotto al 30% per i canoni di affitto d’azienda.
3) CANCELLAZIONE SECONDA RATA IMU (art. 9)
Per le categorie interessate dalle restrizioni dal DPCM 24.10.2020 (per i codici Ateco vedi tabella di cui al punto 1), viene cancellata la seconda rata dell’IMU 2020 relativa agli immobili e alle pertinenze in cui si svolgono le attività, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
4) SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI INPS E INAIL (art. 13)
Per le aziende interessate dal DPCM 24.10.2020 è prevista la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020.
I pagamenti di detti contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16.03.2021 o mediante rateazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16.03.2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.
B. SOSPENSIONE RISCOSSIONE CARTELLE (DL N. 129 DEL 20/10/2020)
L’art. 1 del decreto modifica l’art. 68 del decreto “Cura Italia”, fissando al 31.12.2020 il termine di sospensione dell’attività degli Agenti di Riscossione, che era scaduto lo scorso 15 ottobre.
Nello specifico si prevede che, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8.03.2020 al 31.12.2020, derivanti da:
– cartelle di pagamento;
– accertamenti esecutivi;
– accertamenti esecutivi doganali;
– ingiunzioni fiscali degli enti territoriali;
– accertamenti esecutivi degli enti locali.
I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Pertanto, i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati, in unica soluzione, entro il 31.01.2021.
La norma prevede inoltre che relativamente ai piani di dilazione in essere alla data dell’08.03.2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31.12.2020, la decadenza del beneficio della rateazione accordata dall’agente della riscossione e gli altri effetti di legge legati alla decadenza si verificano in caso di mancato pagamento di 10, anziché 5 rate, anche non consecutive, nel periodo di rateazione.
Marco Baldinelli – Tributarista – Ancona