La novità di maggior rilievo della Legge 18/12/2020 n. 176 riguarda l’introduzione dell’art. 14-quaterdecies: nel nostro ordinamento è la prima volta che entra in vigore una norma che prevede l’esdebitazione, a determinate condizioni, del debitore che non ha nulla da offrire ai creditori.
Presupposto dell’applicabilità della norma è che il debitore sia persona FISICA, che sia meritevole e non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura.
All’istituto si può accedere una sola volta e, nel caso sopravvengano utilità rilevanti che consentano un soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10%, è previsto l’obbligo di pagamento del debito entro 4 anni dal decreto del Giudice (non sono considerate utilità i finanziamenti in qualsiasi forma erogati).
Una delle maggiori novità riguardanti la disciplina del nuovo sovraindebitamento, che non era presente nella Legge 3/2012, è la possibilità per i debitori meritevoli di ottenere, quando non sono in grado di offrire ai creditori alcuna utilità presente o futura, il beneficio dell’esdebitazione a costo zero, tenendo conto di quanto serve per una vita dignitosa.
Studio Baldinelli – Ancona