Apprendistato 2020-2021
L’art. 11 bis del ddl di conversione in legge del Decreto Ristori, proroga al 2021 lo sgravio contributivo al 100% introdotto dalla Manovra 2020 (comma 9 legge 160/2019) applicabile nelle piccole imprese fino a 9 dipendenti che assumono con contratto di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore. L’esonero contributivo si applica per tre anni, dopo i quali si applica un’aliquota contributiva pari al 10%.
Sul fronte dell’apprendistato ricordiamo che restano in vigore gli incentivi previsti dalla manovra 2018 (commi 108 e seguenti legge 205/2017) per le imprese che assumono a tempo indeterminato giovani fino 30 anni che abbiano svolto in azienda periodi di alternanza scuola lavoro per almeno il 30% delle ore o periodi di apprendistato professionalizzante o di alta formazione.
Novità dal 2020
– Esonero contributivo al 100%, fino a un tetto di 8mila euro, per le società sportive femminili che assumono atlete donne
– Esonero contributivo al 100% ai giovani agricoltori fino a 40 anni che si iscrivono alla previdenza agricola (l’agevolazione si applica per due anni).
– Defiscalizzazione e incentivi per le donne per l’imprenditoria agricola.
Assunzione giovani e donne
– Per il 2020 sono attivi i vecchi incentivi per l’assunzione di giovani sotto i 35 anni: anche in questo caso si tratta di un esonero contributivo. La manovra 2018 aveva introdotto, come misura stabile, uno sgravio contributivo del 50%, fino a un tetto di 3mila euro annui per lavoratore, per l’assunzione di giovani fino a 30 anni, prevedendo l’estensione del bonus ai 35 anni per il solo 2018 (l’assunzione deve essere a tempo indeterminato e riguardare un giovane a cui non è mai stata applicata questa tipologia di contratto; il comma 10 della Manovra di quest’anno proroga questa estensione fino alla fine del 2020).
– Esonero totale dei contributi per nuove assunzioni di giovani under 36 nel biennio 2021-2022 (ammessa anche la trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato).
– Attivo anche l’incentivo che riguarda i giovani talenti, ovvero laureati con laurea magistrale e voto pari ad almeno 108 con meno di 30 anni, dottori di ricerca fino a 34 anni: si tratta di un esonero previdenziale al 100%, fino a un tetto di 8mila euro annui.
– Restano utilizzabili gli incentivi alle assunzioni dei percettori di reddito di cittadinanza introdotti dal dl 4/2019 (articolo 8), che consistono in uno sconto contributo legato al RdC ancora da percepire, con un tetto di 780 euro.
– Bonus Sud al 100%: nel 2020 è applicabile fino a un limite di 8.060 euro annui per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani o disoccupati in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, nel 2021 scatta nel limite di 6.000 euro annui per un periodo massimo di 36 mesi, che diventano 48 nel Mezzogiorno.
– Per le assunzioni femminili è previsto un esonero del 100% e nel limite di 6.000 euro annui, per il biennio 2021-22 e dovrà essere autorizzata dalla Commissione europea.
– Restano applicabili alcune misure che riguardano specifiche categorie di lavoratori: sconto contributivo al 50% per assunzione di donne disoccupate o di lavoratori over 50, per 12 o 18 mesi a seconda che il contratto di a termine o a tempo indeterminato, (articolo 4, commi 8-12, legge 92/12), e l’incentivo assunzione lavoratori in NASpI (articolo 7, comma 5, lettera b, dl 76/2013), o in cassa integrazione (articolo 4, comma 3, legge 236/1993), beneficiari di assegno di ricollocazione (articolo 24-bis, dlgs 148/2015), lavoratori disabili (articolo 13, legge 68/1999).
D.ssa Maria Manzotti – Ancona