Alle imprese che, a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è riconosciuto un credito d’imposta in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili. Non è rilevante la forma giuridica, il settore economico di appartenenza, la dimensione e il regime fiscale di determinazione del reddito. Il nuovo bonus, a differenza delle precedenti agevolazioni, pertanto è fruibile anche dalle imprese agricole e in regime forfettario.
Il nuovo bonus non spetta per i beni per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, per i fabbricati e le costruzioni, nonché per i beni di cui all’allegato 3 annesso alla legge di Stabilità 2016. Restano escluse dal credito d’imposta anche le autovetture di cui all’articolo 164, comma 1, del TUIR.
Per gli investimenti aventi a oggetto beni Industria 4.0, ricompresi nell’allegato A annesso alla legge di Bilancio 2017, sono previste due aliquote, con tetto massimo di investimenti agevolabili pari a 10 milioni di euro (contro i 20 milioni di euro per l’iper-ammortamento 2019). Nel dettaglio, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del:
– 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
– 20% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro, e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro.
Per gli investimenti aventi ad oggetto beni ricompresi nell’allegato B annesso alla legge di Bilancio 2017, come integrato dall’articolo 1, comma 32, della legge di Bilancio 2018, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro.
Infine, per gli investimenti aventi ad oggetto beni materiali non Industria 4.0, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 6% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro (contro i 2,5 milioni di euro del super ammortamento 2019). Ai sensi del comma 194, tale credito d’imposta (come il super ammortamento) spetta anche agli esercenti arti e professioni.
Altra novità del nuovo credito di imposta rispetto alle precedenti agevolazioni riguarda gli oneri documentali. Viene introdotto l’obbligo di indicare nelle fatture e negli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati il riferimento normativo del credito d’imposta.
Marco Baldinelli – Tributarista – ANCONA