NOVITA’ DECRETO LEGGE “CURA ITALIA” (in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale)
1) MINI-PROROGA VERSAMENTI
Il decreto legge “Cura Italia” prevede le seguenti proroghe suddivise per tipologia di contribuente:
– Imprese turistico – ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, società sportive professionistiche e dilettantistiche, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori, cinema, teatri, discoteche, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, aziende termali, ecc.:
sospesi dal 2 marzo al 30 aprile 2020 i versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi e premi previdenziali. Sospesi anche i versamenti Iva in scadenza a marzo 2020 (al momento, non è previsto un termine per la ripresa dei versamenti Iva).
Nuovo termine: i versamenti sospesi delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi e premi previdenziali, dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che slitta a lunedì 1° giugno, o a rate fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dalla stessa data. La sospensione si allunga di un mese (quindi al 30 giugno) per le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche.
– Soggetti esercenti impresa, arte o professione con ricavi o compensi NON superiori a 2 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019: sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono tra l’8 ed il 31 marzo 2020, relativi a: ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati; Iva; contributi previdenziali e assistenziali; premi per assicurazione obbligatoria.
Nuovo termine: i versamenti sospesi si dovranno effettuare in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che slitta a lunedì 1° giugno 2020, o in rate mensili, fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dalla stessa data. Chi ha già pagato, non ha diritto al rimborso.
– Per tutti i contribuenti (mini-proroga di 4 giorni): sono prorogati al 20 marzo 2020 i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza lunedì 16 marzo 2020.
Nuovo termine: i pagamenti in scadenza il 16 marzo 2020 si potranno effettuare entro il 20 marzo 2020.
– Soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400mila euro nel periodo d’imposta 2019: i ricavi o compensi percepiti tra il 16 e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d’acconto da parte del sostituto d’imposta, se a febbraio non sono state sostenute spese per lavoro dipendente o assimilato.
Nuovo termine: i contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
– Tutti i contribuenti: sospesi i termini dei versamenti, in scadenza dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle emesse dagli agenti della riscossione, ed i pagamenti dovuti a seguito di accertamenti esecutivi delle Entrate, avvisi di addebito dell’Inps, atti di accertamento emessi delle Dogane e atti esecutivi emessi dagli enti locali.
Nuovo termine: i versamenti sospesi si dovranno effettuare in unica soluzione entro il 30 giugno 2020. Chi ha già pagato, non ha diritto al rimborso.
– Tutti i contribuenti che si sono avvalsi della rottamazione-ter o del saldo e stralcio: differito il termine del 28 febbraio 2020, per il pagamento della rata della rottamazione-ter, e del 31 marzo 2020, per la seconda rata del saldo e stralcio.
Nuovo termine: i versamenti prorogati si dovranno effettuare in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che slitta a lunedì 1° giugno.
2) MINI–PROROGA ADEMPIMENTI FISCALI
Il decreto sospende gli adempimenti fiscali in scadenza nel periodo compreso dall’8 marzo al 31 maggio 2020 per tutti i contribuenti, persone fisiche e soggetti collettivi, società di persone o di capitali, enti commerciali ed enti non commerciali.
Gli adempimenti sospesi (ad es. dichiarazione IVA 2020) devono essere effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.
3) RINVIO CONVOCAZIONE ASSEMBLEE APPROVAZIONE BILANCIO 2019
In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, il decreto rinvia di due mesi dei termini per la convocazione delle assemblee societarie chiamate ad approvare i bilanci 2019. Pertanto tutte le società di capitali potranno convocare l’assemblea ordinaria entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, a prescindere dalle relative disposizioni statutarie.
4) CREDITO D’IMPOSTA PER BOTTEGHE E NEGOZI
Viene riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione di marzo 2020 di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (e cioè negozi e botteghe). Il bonus non spetta per le attività di cui agli allegati 1 e 2 del D.P.C.M. 11 marzo 2020 (commercio al dettaglio e servizi alla persona).
5) CREDITO D’IMPOSTA PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO
Viene introdotto un credito d’imposta a favore di tutti gli esercenti attività d’impresa, arte o professione, in favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione.
Il credito spetta, per il periodo d’imposta 2020, nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un importo massimo di 20.000 euro. Il limite massimo di spesa previsto per la misura è pari a 50 milioni di euro per l’anno 2020.
Le disposizioni di attuazione del credito d’imposta sono demandate a un decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge, con il quale sono definite le disposizioni applicative anche al fine del rispetto dei limiti di spesa previsti.
6) INDENNITA’ PER PROFESSIONISTI E CO.CO.CO.
Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla gestione separata INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda.
7) INDENNITA’ PER ARTIGIANI E COMMERCIANTI
Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago (ad esempio artigiani e commercianti), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 2. L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 1.800 milioni di euro per l’anno 2020.
8) MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE PMI
Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia di COVID-19 le microimprese e le piccole e medie imprese, possono avvalersi dietro comunicazione delle seguenti misure di sostegno finanziario:
a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
La comunicazione è corredata della dichiarazione con la quale l’Impresa autocertifica ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 di aver subito una riduzione parziale o totale dell’attività quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19.
Possono beneficiare delle misure di sostegno le imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditori.
9) TERMINI DI ACCERTAMENTO PROLUNGATI DI DUE ANNI
Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.
Con riferimento ai termini di prescrizione e di decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga all’art. 3, comma 3 dello Statuto del contribuente, l’art. 12, D.Lgs. n. 159/2015, secondo il quale i termini di prescrizione e decadenza degli atti impositivi prevista per l’anno in corso è prorogata di due anni, e quindi gli accertamenti relativi al 2015 non decadranno il prossimo 31 dicembre ma alla fine del 2022.
10) EROGAZIONI LIBERALI
Per le erogazioni liberali in denaro, effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%. La detrazione non può essere di importo superiore a 30.000 euro.
Le erogazioni liberali effettuate dai soggetti titolari di reddito d’impresa sono integralmente deducibili. Ai fini IRAP, le erogazioni liberali sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il versamento.
Marco Baldinelli – Tributarista – Ancona