L’Agenzia delle Entrate risolve finalmente il tema della data della fattura da indicare in caso di fatturazione differita: ammessa l’indicazione convenzionale dell’ultimo giorno del mese di effettuazione dell’operazione.
L’AdE con la risposta 389/E/2019 del 24/09/2019 mette la parola fine ad una problematica che aveva creato non pochi problemi applicativi a tutti i contribuenti che con i software a disposizione non erano in grado di gestire, in modo automatico, il vincolo di riportare l’esigibilità dell’imposta al mese precedente, in caso di emissione della fattura nel mese successivo a quello di effettuazione.
Ipotizzando la situazione di un operatore che realizza una cessione di beni nel corso del mese di settembre, effettuando nei confronti dello stesso cliente tre separate consegne nei giorni 3, 10 e 28, l’AdE puntualizza il suo pensiero e ribadisce che il contribuente può indicare alternativamente:
A) un giorno qualsiasi tra il 28 settembre ed il 15 ottobre 2019, qualora la data di predisposizione sia contestuale a quella di invio allo SdI (“data emissione”);
B) la data di almeno una delle operazioni e, come chiarito nella circolare n. 14/E del 17 giugno 2019, preferibilmente “la data dell’ultima operazione” (nell’esempio, 28 settembre 2019). È comunque possibile indicare convenzionalmente la data di fine mese (nell’esempio 30 settembre 2019), rappresentativa del momento di esigibilità dell’imposta, fermo restando che la
fattura potrà essere inviata allo SdI entro il 15 ottobre 2019.
Pertanto, in base a tale pronuncia, d’ora in poi non c’è più dubbio che gli operatori potranno: predisporre la fattura nei primi giorni del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, indicare in fattura la data dell’ultimo giorno del mese di esigibilità dell’imposta e trasmettere la fattura allo SdI entro il 15 del mese successivo.
ATHENA SERVICE SRL – Ancona