FATTURAZIONE ELETTRONICA (1) – Legge di Bilancio 2018
Dal 1° gennaio 2019 gli operatori Iva, soggetti residenti o stabiliti in Italia, dovranno emettere e ricevere le proprie fatture per cessioni di beni e prestazioni di servizi esclusivamente in modalità elettronica, sia verso gli altri operatori Iva (operazioni “B2B”), sia verso i consumatori finali (operazioni “B2C”). Sono ESONERATI dall’emissione della fattura elettronica solo gli operatori che rientrano nel “regime di vantaggio” (art. 27, commi 1 e 2, Dl 98/2011) e quelli che rientrano nel “regime forfettario” (art. 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014), oltre ai “piccoli produttori agricoli”, già esonerati prima dell’introduzione di quest’obbligo.
L’obbligo di fatturazione elettronica è riferito alle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019 e il momento da cui decorre l’obbligo è legato all’effettiva emissione della fattura: pertanto, se la fattura è stata emessa e trasmessa nel 2018 in modalità cartacea ed è stata ricevuta dal cessionario/committente nel 2019, la stessa NON sarà soggetta all’obbligo in oggetto. In via generale, pertanto, una fattura datata 31 dicembre 2018 sarà, di per sé, analogica e non elettronica. Però, se la stessa fattura viene formata e contabilizzata nel 2018 e poi inviata, ad esempio, via Pec o email nel 2019, essa risulterà “emessa” nel 2019 e quindi dovrà essere trattata in formato elettronico. Si consiglia pertanto, per quest’anno e per quanto possibile, di anticipare la fatturazione di qualche giorno rispetto all’ultimo giorno dell’anno e di avere la sicurezza di trasmettere la fattura entro il 31 dicembre 2018; al contrario, se la spedizione avverrà nei primi giorni del 2019, sarebbe cautelativo adottare fin da subito la fattura elettronica.
ELEMENTI ESSENZIALI DELLA FATTURA – I dati da inserire obbligatoriamente sono gli stessi previsti dalla norma fiscale vigente fino ad oggi (art. 21 ovvero 21-bis del DPR del 26 ottobre 1972 n. 633), con l’aggiunta dell’INDIRIZZO TELEMATICO (dove il cliente intende ricevere il file della fattura) che potrà solo essere:
– un indirizzo PEC: in tal caso occorrerà compilare il campo della fattura “Codice Destinatario” con il valore “0000000” (sette volte zero) e il campo “PEC Destinatario” con l’indirizzo PEC comunicato dal cliente;
– un codice univoco di 7 cifre: in tal caso occorrerà compilare solo il campo della fattura “Codice Destinatario” con il codice comunicato dal cliente.
Per essere quindi sicuri di ricevere correttamente una fattura elettronica, è indispensabile pertanto comunicare in modo chiaro e tempestivo al fornitore non solo la propria partita Iva e i propri dati anagrafici, come accadeva con le fatture tradizionali, ma anche l’indirizzo telematico che il fornitore dovrà riportare nella fattura affinché il SdI (Sistema di Interscambio) sia in grado di consegnala. Nel contempo è importante richiedere ai propri clienti il loro indirizzo telematico (fac-simile da inviare ai clienti). Per rendere più sicuro questo delicato passaggio, oltre che più rapido, agevolando il fornitore nella fase di acquisizione dei dati del cliente, tutti gli operatori titolari di partita Iva possono registrare preventivamente presso lo SdI l’indirizzo telematico dove desiderano ricevere di default tutte le loro fatture.
FATTURA ELETTRONICA VERSO CONSUMATORI FINALI (PRIVATI, CONDOMINI, ENTI NON COMMERCIALI) – In questi casi la consegna della fattura potrà essere fatta tramite PEC, qualora venga comunicato un indirizzo dal cliente. La fattura verrà spedita alla PEC indicata in formato xml, in questo caso tuttavia il file non sarà di facile lettura: per i consumatori finali dovrà obbligatoriamente essere consegnata anche una COPIA in formato cartaceo o digitale (per esempio Pdf) indicando che si tratta di una copia e che il documento fiscalmente valido sarà esclusivamente quello disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia.
L’Agenzia delle Entrate ha corretto la propria posizione, affermando nelle FAQ, pubblicate il 28/11/2018, che la copia della fattura elettronica consegnata (obbligatoriamente) ai consumatori finali (privati, condomini ed enti non commerciali) ha valenza fiscale e giuridica, mentre precedentemente la stessa Agenzia aveva affermato che il documento fiscalmente valido era esclusivamente quello disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.
In conclusione, è opportuno che questa fattispecie analogica (ad esempio, su carta o in pdf) della fattura elettronica riporti una dicitura del tipo «Stampa priva di valenza giuridico-fiscale ai sensi dell’articolo 21 (Dpr 633/72), salvo per i soggetti non titolari di partita iva ai sensi del comma 909 art. 1 L. 205/2017». Tale dicitura sostituisce quella riportata nella ns. Circolare n. 14 del 28/11/2018.
TEMPI DI INVIO DELLE FATTURE ELETTRONICHE – La compilazione del file relativo alla fattura non è sufficiente perché la stessa venga considerata emessa, lo sarà solo quando il file xml viene inviato ed accettato dal sistema: pertanto la data di emissione e di trasmissione allo SDI devono coincidere. È bene ricordare che, in caso di SCARTO, la fattura si considera come non emessa.
- FATTURE IMMEDIATE – L’invio al SDI può essere effettuato entro 10 giorni dall’operazione (indicando in fattura la data di effettuazione dell’operazione, se diversa da quella di emissione del documento). È stata, tuttavia, prevista una proroga per cui fino al 30 Giugno 2019 non sarà sanzionabile l’invio tardivo delle fatture che avvenga entro la liquidazione periodica dell’IVA, e sarà sanzionato in maniera ridotta (in misura dell’80%) se l’invio avviene entro la liquidazione del mese o trimestre successivo. Dal 1° Luglio 2019, in caso di tardato invio, sarà prevista una sanzione dall’90% al 180% dell’imposta relativa all’imponibile non documentato.
- FATTURE DIFFERITE – Nella permanenza del termine del 15 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione, si aggiunge che in essa va inserito il riferimento al DDT nell’apposito campo previsto dal tracciato denominato “DatiDDT”, ma non vi è l’obbligo (così come accade per le fatture analogiche ovvero cartacee) di allegare il DDT alla fattura elettronica, spedita tramite SDI: ne consegue che risulta possibile, in via facoltativa, allegarlo al tracciato XML.
DETRAZIONE IVA SU ACQUISTI E PROTOCOLLI – Si ricorda che dal 2019 l’unica fattura valida è quella elettronica, pertanto in assenza di tale documento, la detrazione IVA non spetta. Il DL 119 del 23 ottobre stabilisce, modificando l’articolo 1, comma 1, del Dpr 100/1998, che il diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti può avvenire anche con riferimento alle fatture “ricevute e annotate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione”: ad esempio nel mese di novembre si potranno portare in detrazione tutte le fatture relative al mese di ottobre pervenute ed annotate entro il 15 novembre.
Il decreto legge 119/2018 abroga l’obbligo di NUMERAZIONE PROGRESSIVA delle fatture di acquisto: l’adempimento risulta automaticamente assolto per le e-fatture inviate tramite il Sistema di Interscambio. In tal caso, la “tracciabilità” della fattura rende possibile il collegamento biunivoco tra il documento ricevuto e la registrazione contabile risultante dal libro degli acquisti.
ATTENZIONE – Questa regola NON vale per il mese di Dicembre: pertanto, in caso di operazione effettuata a Dicembe 2018, con documento pervenuto a Gennaio 2019, la detrazione potrà essere esercitata a partire dal mese di Gennaio 2019.
ATHENA SERVICE SRL – Ancona