FATTURAZIONE ELETTRONICA (2) – APPROFONDIMENTI E CASI PARTICOLARI
FATTURE COINTESTATE – L’agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 87/E del 5 luglio 2017 ha ritenuto non plausibile l’emissione di una fattura cointestata verso cessionari/committenti soggetti passivi Iva (B2B). Al contrario, è consentito nei confronti di PRIVATI CONSUMATORI (B2C), riportando i dati di UNO SOLO dei soggetti nella sezione “Identificativi Fiscali”. Pertanto, nell’ottica dell’e-fattura, in riferimento a questi ultimi soggetti, si ritiene possibile emettere la fattura elettronica nei confronti di un unico intestatario e riportare nell’Xml della fattura elettronica i dati degli altri cointestatari, utilizzando uno dei campi facoltativi relativi ai dati generali della fattura (ad esempio “Causale”).
LETTERE D’INTENTO – Gli estremi della dichiarazione d’intento, cioè la data, il numero progressivo e quello di protocollo della dichiarazione d’intento possono essere inseriti con l’utilizzo dell’elemento «Causale» del macro-blocco «Dati Generali» ovvero «Altri Dati Gestionali» del macro-blocco «Dati-Beni-Servizi».
SEZIONALI IVA – Nel 2019 si continueranno inevitabilmente a ricevere ancora fatture analogiche (non elettroniche: ad esempio dai minimi, da forfetari, dai soggetti non residenti o non stabiliti ovvero dai soggetti solo identificati): in questi casi di ricezione mista (elettronica e d analogica), NON sussiste l’obbligo di istituire diversi sezionali dei registri IVA (utili solo al fine di registrare le due fattispecie con numerazioni autonome ed evitarne la conservazione sostitutiva prevista per le e-fatture).
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