NUOVE REGOLE DEL LAVORO ACCESSORIO – La nuova legge sul Lavoro Accessorio, approvata in via definitiva dal Senato il 15 Giugno 2017, prevede canali differenziati per Famiglie, Micro-imprese (fino a cinque dipendenti a tempo indeterminato) e aziende diverse. Il tetto di reddito per il lavoro occasionale è fissato a 5.000 euro annui e la durata massima quantificata in 280 ore nell’arco dello stesso anno civile.
1. Le Imprese devono iscriversi a una piattaforma INPS (attualmente non ancora in funzione) attraverso la quale vengono anche gestite tutte le comunicazioni obbligatorie da parte dell’impresa in materia di lavoro occasionale. Il compenso orario è pari a 9 Euro, sempre netti (contribuzione a carico del datore di lavoro), 36 Euro per prestazioni di durata non superiore a 4 ore continuative nell’arco della giornata.
2. Al lavoro occasionale possono fare ricorso anche i Privati attivando il LIBRETTO FAMIGLIA, nell’ambito del quale si pagano le prestazioni. Rilasciato su richiesta dall’Inps, può essere utilizzato per pagare piccoli lavori domestici (anche giardinaggio, manutenzioni varie, assistenza domiciliare ai bambini o persone anziane o malate, insegnamento privato). I voucher del Libretto Famiglia sono da 10 Euro netti (esentasse, contribuzione a carico del datore di lavoro).
3. Aziende diverse – Il lavoro occasionale nelle imprese NON si può applicare se i dipendenti a tempo indeterminato sono più di cinque, nè se si tratta di imprese agricole, imprese dell’edilizia o di appalti, né per prestazioni inferiori alle 4 ore, né se l’impresa o il datore di lavoro abbiano avuto nei sei mesi precedenti un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa con il lavoratore. Le imprese escluse potranno attivare altre tipologie di contratto, quali part-time e lavoro a chiamata.
Sia per quanto riguarda il Libretto di Famiglia sia nel caso della piattaforma dedicata alle imprese, sarà l’Inps a pagare i lavoratori il giorno 15 del mese successivo a quello della prestazione. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sullo stato di disoccupazione e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
Ancona, 7 Luglio 2017 – D.ssa Maria Manzotti