LA CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO
La certificazione è una procedura amministrativa, di carattere volontario, finalizzata ad attestare che il contratto che si vuole sottoscrivere abbia i requisiti di forma e contenuto richiesti dalla legge e sia stato qualificato correttamente dalla parti; essa è volta alla riduzione del contenzioso in materia di qualificazione di alcuni contratti di lavoro. La Certificazione ha anche la funzione di accertamento circa la reale volontà delle parti (funzione confermativa e probatoria della volontà), anche relativamente all’inserimento di singole clausole all’interno di contratti in cui “sia dedotta una prestazione di lavoro”.
Le Commissioni di Certificazione sono istituite presso: ITL (Ispettorato Territoriale del Lavoro) – Ordine Consulenti del Lavoro – Università.
Efficacia giuridica della Certificazione: i VANTAGGI PER LE AZIENDE – Allorché un contratto abbia acquisito il VISTO di certificazione, esso acquista “piena forza legale”, sia fra le parti, sia nei confronti dei terzi (cd. “opponibilità ai terzi”). Di fatto, per i contratti certificati interviene il cd. principio dell’inversione dell’onere della prova (in ragione del quale spetta a chi contesta la regolarità del contratto – compresi gli organi di Vigilanza – dimostrare in giudizio l’invalidità dello stesso). Sono impugnabili i contratti di lavoro e NON le singole clausole e SOLTANTO in caso di difformità tra il programma nezionale certificato e la sua successiva attuazione. In ogni caso è OBBLIGATORIO il preventivo tentativo di conciliazione innanzi la stessa Commissione che ha certificato il contratto.
La DIRETTIVA “SACCONI”, nell’esplicitare l’esigenza di concentrare l’attività ispettiva nei confronti dei contratti non certificati, precisa che l’attenzione degli Ispettori si deve concentrare “esclusivamente” e “soltanto” sui contratti NON certificati.
Inoltre, la DIRETTIVA MINISTERIALE DEL 18/09/08 qualifica l’istituto come “forma di controllo istituzionale ALTERNATIVA” e, nell’ottica dell’ottimizzazione dellrisorse disponibili, riserva particolare attenzione alle situazioni che sono totalmente esenti da controllo o verifica preventiva; pertanto si escludono dal campo dell’attività di vigilanza i contratti che siano stati oggetto di certificazione.
Le clausole “interne” ai contratti sono sostanzialmente immuni dalle valutazioni del Giudice e, quindi, di fatto, INSINDACABILI.
Tipologie oggetto di Certificazione:
* Tutti i CONTRATTI DI LAVORO
* RINUNCE E TRANSAZIONI
* CONTRATTI DI APPALTO
* CONTRATTO DI AFFITTO DI RAMO DI AZIENDA
* CLAUSOLE COMPROMISSORIE (a pena di nullità)
* REGOLAMENTO INTERNO DELLE COOPERATIVE, relativamente ai contratti stipulati con i soci lavoratori
* SINGOLE CLAUSOLE CONTRATTUALI
* Tipizzaioni di GIUSTA CAUSA o GIUSTIFICATO MOTIVO DI LECENZIAMENTO
* Clausole elastiche nel Part-Time
* Patti di DE-MANSIONAMENTO ex art. 2103, co. 6 c.c. (solo davanti alle Commissioni di Certificazione)
* Patti di NON CONCORRENZA
D.ssa MARIA MANZOTTI