LEGGE DI BILANCIO 2019: ROTTAMAZIONE TER
Prevista una nuova definizione agevolata (rottamazione-ter) per i ruoli affidati all’agente della riscossione tra il 1° Gennaio 2000 e il 31 Dicembre 2017. La rateazione è possibile al massimo in 5 anni. Chi intende aderire pagherà l’importo residuo delle somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.
NON rientrano nel beneficio della definizione agevolata alcune tipologie di carichi, esclusi in ragione della loro natura, e in particolare quelli riferiti a:
· recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea;
· crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
· multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanno;
· sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.
NON rientrano inoltre nel beneficio della rottamazione-ter i carichi già oggetto di definizione agevolata ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 148/2017 (c.d. rottamazione-bis) per i quali non risulta effettuato, entro il 7 dicembre 2018, l’integrale versamento delle rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018.
La rottamazione-ter prevede importanti NOVITA’ a favore del contribuente per il pagamento in forma rateale, ed in particolare:
· un periodo temporale più ampio per rateizzare le somme dovute: 18 rate ripartite in 5 anni;
· un massimo di 5 giorni di ritardo nel pagamento rispetto alla scadenza della rata, senza incorrere in sanzioni o perdere il beneficio della definizione agevolata;
· un tasso di interesse ridotto, definito nella misura del 2 % annuo a partire dal 1° agosto 2019.
Per usufruire della nuova definizione agevolata (cosiddetta “rottamazione-ter”) è necessario presentare la dichiarazione di adesione ENTRO IL 30 APRILE 2019.
Possono aderire alla nuova definizione agevolata 2018 tutti coloro che hanno carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 compresi quelli che avevano già aderito alla “prima rottamazione” (Definizione agevolata prevista dal D.L. n. 193/2016) e sono decaduti per non aver versato tempestivamente ed integralmente le rate del piano di definizione e alla “rottamazione-bis” (Definizione agevolata prevista dal D.L. n. 148/2017) nel solo caso in cui risultino integralmente saldate, entro il 7 dicembre 2018, tutte le rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018.
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