REVISORI DI SRL: MODIFICHE AGLI STATUTI POSSIBILI FINO AL 16 DICEMBRE 2019
Entra in vigore la nuova normativa su REVISIONE E CONTROLLO DELLE S.R.L.: art. 379 del D.L. 12/01/19 n. 14 (“Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza” – Ccii). Le novità normative vengono riportate nel nuovo art. 2477 del C.C. e si suddividono in due categorie: quelle relative alle clausole statutarie delle Srl e quelle che ineriscono ai presupposti per la nomina dei soggetti preposti allo svolgimento dei compiti di revisione e controllo. Le società già costituite alla data del 16/3/19 possono adeguarsi fino al 1671272019 (9 mesi dall’entrata in vigore).
Nello statuto si può optare fra:
– nomina del sindaco unico/collegio sindacale (controllo legalità) + revisore (controllo contabile);
– nomina del SOLO sindaco unico/collegio sindacale (controllo legalità), attribuendo all’organo sindacale il compito della revisione contabile (in mancanza, rimane obbligatoria la nomina del revisore); l’organo sindacale, in tal caso, dovrà essere composto solo da revisori;
– nomina del SOLO revisore (controllo contabile): in tal caso il controllo di legalità è svolto dai soci.
L’obbligo della nomina del sindaco unico/collegio sindacale va adempiuto entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio d’esercizio dal quale risulti che la società:
– è tenuta alla redazione del bilancio consolidato e fino al momento in cui sarà tenuta ad essa;
– controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
– ha superato, per due esercizi successivi, almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale attivo stato patrimoniale > 2 milioni; 2) ricavi vendite e prestazioni > 2 milioni; 3) media dipendenti occupati nel periodo: 10 unità – tale obbligo cessa se, per tre esercizi, non risultano superati tali limiti.
La durata in carica dei sindaci non può essere inferiore al triennio: cessato l’obbligo di nomina, occorre comunque attendere la scadenza del trienno.
Marco Baldinelli – ATHENA SERVICE SRL – Ancona