1) ESTROMISSIONE BENI IMPRENDITORE INDIVIDUALE (comma 690)
La legge di Bilancio 2020 prevede ancora una volta la possibilità, per gli imprenditori individuali, di estromettere, a condizioni agevolate, gli immobili utilizzati nell’esercizio dell’attività d’impresa. Si tratta dell’ennesima riapertura dei termini rispetto a una misura che viene adottata costantemente a partire dal 2016. In particolare, l’agevolazione si applica anche alle esclusioni dal patrimonio dell’impresa dei beni posseduti alla data del 31 ottobre 2019, poste in essere dal 1° gennaio al 31 maggio 2020.
La possibilità è limitata agli imprenditori individuali che possiedono e utilizzano nell’attività d’impresa immobili aventi categoria catastale A/10, B, C, D ed E, non riguarda gli immobili “merce”.
L’operazione risulta tassata con l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’8%. Il tributo si applica sulla differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto e il valore normale del bene, determinato con l’applicazione del criterio catastale.
2) REGIME FORFETARIO (comma 692)
Cambia il regime forfetario per i contribuenti con ricavi non superiori a 65.000 euro annui e viene abrogata la c.d. flat tax per i soggetti con ricavi sino a 100.000 euro (art. 1, c. 17-22 legge n. 145/2018). Dal 1° gennaio 2020 vengono introdotte due nuove cause di esclusione:
a) aver sostenuto spese per un ammontare superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti, collaboratori anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati e le spese per prestazioni di lavoro svolte dall’imprenditore o dai suoi familiari;
b) aver percepito, nell’anno precedente, redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, eccedenti l’importo di 30.000 euro.
Infine, aderendo volontariamente alla fatturazione elettronica (quindi ciò presuppone una scelta libera e non un obbligo) si beneficia di un minor termine di decadenza dall’accertamento che viene ridotto di un anno.
3) RIVALUTAZIONE DEI BENI (commi 693 – 704)
Viene prorogata la facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni (sia agricoli sia edificabili) posseduti, sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il valore così rideterminato sia assoggettato a un’imposta sostitutiva. Nel dettaglio:
– si modifica il valore delle aliquote per la determinazione dell’imposta sostitutiva, prevedendo un’unica aliquota all’11% applicabile alla rideterminazione di valore delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni;
– si aumenta dal 20 al 26 per cento l’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito applicabile sulle plusvalenze realizzate in caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni;
– si prevede, a favore di imprese ed enti che non adottano i principi contabili internazionali, la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2018, in deroga alle disposizioni di legge vigenti in materia, attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva con aliquota del 12% per i beni ammortizzabili e del 10% per i beni non ammortizzabili. Per l’affrancamento del saldo attivo della rivalutazione è invece prevista un’imposta sostitutiva del 10%;
– si prevede che il riconoscimento fiscale di maggiori valori iscritti a bilancio, disposto dall’art. 14, legge n. 342/2000 (c.d. riallineamento), venga applicato anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali.
Marco Baldinelli – Tributarista – ANCONA