Il D.Lgs. n. 104/2022 contiene disposizioni che disciplinano le informazioni sul rapporto di lavoro, le prescrizioni minime relative alle condizioni di lavoro, nonché una serie di ulteriori misure di tutela in favore dei lavoratori. Fondamentalmente vengono ampliate, seguendo il dettato della normativa europea, le disposizioni relative al DIRITTO INFORMATIVO del lavoratore già abbastanza ampiamente previste dal D.Lgs. n. 152/1997.
Tre i tipi di informazioni previsti dalla disciplina: informazioni base – elementi essenziali del rapporto di lavoro, sulle condizioni di lavoro e la relativa tutela; informazioni digitali – in presenza di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati del lavoro; informazioni estere – qualora il lavoro sia prestato all’estero. Questo relativamente a tutti i rapporti di lavoro, con poche eccezioni.
Destinatari della nuova norma – Il provvedimento si applica ai rapporti di lavoro subordinato, compreso quello agricolo, di lavoro somministrato, di lavoro intermittente, collaborazioni etero-organizzate di cui all’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015, collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell’art. 409, n. 3, c.p.c., contratti di prestazione occasionale di cui all’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 (conv. da L. n. 96/2017), i rapporti di lavoro marittimo e della pesca, domestico e con le Pubbliche Amministrazioni.
I nuovi adempimenti informativi possono essere assolti anche in modalità elettronica, ad esempio tramite e-mail, purché il datore di lavoro conservi prova della trasmissione o ricezione delle informazioni per la durata di cinque anni dalla conclusione del rapporto di lavoro (per tale prescrizione, precisa tuttavia l’INL, non sono previste specifiche sanzioni, ma l’inosservanza comporta che i relativi obblighi vengano ritenuti omessi e, dunque, sanzionabili).
Le nuove sanzioni – Secondo quanto previsto dal nuovo provvedimento, se il lavoratore denuncia all’Ispettorato Nazionale del Lavoro il mancato, ritardato, incompleto o inesatto assolvimento degli obblighi informativi previsti dal Decreto Trasparenza e dalle norme vigenti, una volta effettuati i necessari accertamenti, si applicano: una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.500 euro per ogni lavoratore interessato oltre a tutte le disposizioni di garanzia previste dalla L. n. 689/1981 e alla procedura di diffida di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004.
D.ssa Maria Manzotti – Consulente del lavoro