Sulla base di quanto stabilito dalla Legge n. 112 del 4 agosto 2022 di conversione del Decreto Legge n. 73/2022 (cd. Decreto Semplificazioni), per attivare lo smart working dal 1° settembre sarà necessario stipulare un accordo individuale tra datore di lavoro e lavoratore.
Tale accordo non dovrà essere più allegato alla relativa comunicazione da effettuarsi sul sito del Ministero del Lavoro, ma dovrà essere comunque conservato dal datore di lavoro.
Il Decreto del Ministero del Lavoro n. 149 del 22 agosto 2022 ha adottato un nuovo modello da trasmettere telematicamente, dove indicare le seguenti informazioni:
• dati del datore di lavoro;
• dati anagrafici del lavoratore;
• il rapporto di lavoro;
Azienda e lavoratore, i quali abbiano concordato il lavoro agile provvedendo alla comunicazione telematica entro il 31 agosto, non dovranno effettuare alcuna nuova comunicazione, salvo ulteriori proroghe successive al 1° settembre 2022.
La comunicazione deve essere effettuata entro 5 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo individuale.
In attesa dell’adeguamento dei sistemi informatici al nuovo modello solo in sede di prima applicazione delle nuove modalità, l’obbligo della comunicazione potrà essere assolto entro il 1° novembre c.a.
Per lavoratori fragili e genitori di figli under 14 è stata prevista la proroga fino al 31 dicembre 2022 del lavoro agile, senza obbligo di accordo individuale.
D.ssa Maria Manzotti – Consulente del Lavoro